DL 10.5.2023 n. 51 – Proroghe di termini in ambito fiscale

1 Premessa
Con il DL 10.5.2023 n. 51, pubblicato sulla G.U. 10.5.2023 n. 108, entrato in vigore l’11.5.2023, sono state emanate disposizioni urgenti, tra l’altro, in materia di proroghe di termini legislativi.
Si segnala che il Decreto Legislativo è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.
Di seguito vengono analizzate le novità in materia fiscale contenute nel DL 51/2023.

2 Proroghe per la nuova rottamazione dei ruoli
L’art. 1 co. 231 – 252 della L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023) ha previsto una nuova “rottamazione dei ruoli”, che concerne i carichi consegnati agli Agenti della riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022 e comporta lo stralcio delle sanzioni, degli interessi compresi nei carichi, degli inte-ressi di mora e dei compensi di riscossione (c.d. “rottamazione-quater”).
I termini relativi alla procedura sono stati posticipati dall’art. 4 co. 1 del DL 51/2023.
2.1 Ambito di applicazione
Tutti i carichi possono rientrare nella rottamazione, inclusi quelli formati dall’INPS e salve le esclusioni di legge (ad esempio, dazi e IVA all’importazione).
2.2 Domanda di rottamazione
Il termine di presentazione della domanda di rottamazione è stato posticipato dal 30.4.2023 al 30.6.2023.
La domanda va presentata:
• esclusivamente in via telematica, utilizzando l’applicativo presente sul sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione;
• per i soli debitori soggetti a procedura di sovraindebitamento, esclusivamente tramite PEC, inviando il modello DA-LS-2023 alla casella PEC indicata nel modello stesso. Gli intermediari abilitati non possono presentare la domanda con Entratel, ma possono effettuare una interrogazione per sapere quali carichi sono definibili e il costo della rottamazione.

Nella domanda bisogna indicare i carichi che si intendono rottamare e impegnarsi a rinunciare ai giudizi pendenti.

È possibile presentare distinte domande per i carichi che si intendono definire in modo che ad ogni domanda segua un autonomo piano di dilazione.
2.3 Liquidazione degli importi
Il termine entro cui l’Agenzia delle Entrate-Riscossione deve comunicare la liquidazione degli importi da pagare è stato posticipato dal 30.6.2023 al 30.9.2023.
2.4 Pagamento delle somme
Il carico può essere dilazionato in 18 rate scadenti:
• le prime due, per un importo pari, ciascuna, al 10% delle somme dovute, il 31.10.2023 e il 30.11.2023;
• le altre, il 28.2, il 31.5, il 31.7 e il 30.11 di ogni anno.

È possibile pagare in unica soluzione entro il 31.10.2023.
In origine, il termine per pagare tutte le somme o la prima rata era fissato al 31.7.2023.

3 Sostituti d’imposta – schede dell’otto, cinque e due per mille dell’IRPEF – dematerializzazione – rinvio al 2024
L’art. 4 co. 2 del DL 51/2023 rinvia al 2024 la dematerializzazione, cioè la trasmissione in via telematica, delle schede relative alle scelte di destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1) in relazione ai sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale, di-sposta dall’art. 37 co. 2-bis lett. c-bis) del DLgs. 241/97, come modificato dall’art. 2 del DL 73/2022 (c.d. DL “Semplificazioni fiscali”), che sarebbe dovuta decorrere da quest’anno in relazione alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2022.
3.1 Mancata emanazione del provvedimento attuativo
Le modalità di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle schede relative all’otto, al cinque e al due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1), da parte dei sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale, devono essere stabilite con un apposito provvedimento della stessa Agenzia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
Poiché tale provvedimento non è stato emanato e la “campagna dichiarativa” è ormai iniziata, il DL 51/2023 ha stabilito che la trasmissione telematica dei modelli 730-1 da parte dei sostituti d’imposta si applicherà a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2023, da trasmettere nel 2024.
3.2 Modalità di trasmissione dei modelli 730-1 nel 2023
In relazione ai modelli 730/2023, relativi al periodo d’imposta 2022, i sostituti d’imposta trasmetto-no i dati contenuti nei modelli 730-1 secondo le modalità previste dall’art. 17 del DM 31.5.99 n. 164.
Salvo l’emanazione di uno specifico provvedimento da parte dell’Agenzia delle Entrate, per quest’anno si ritengono pertanto ancora applicabili le modalità previste dal provv. Agenzia delle Entrate 14.1.2022 n. 11185, secondo cui i sostituti d’imposta devono consegnare le schede per la scelta della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF ad un ufficio postale o ad un soggetto incaricato della trasmissione telematica (es. professionista o CAF), all’interno delle apposite buste.
I soggetti incaricati che ricevono le schede cartacee provvederanno all’invio telematico dei relativi dati all’Agenzia delle Entrate.