Covid-19: verso il graduale ritorno alla normalità

Arriva in Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto Covid-19 recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”.

Accesso ai luoghi di lavoro: cosa cambia?

Solo fino al 30 aprile 2022 per accedere al luogo di lavoro, sia nel settore pubblico che nel settore privato, sarà necessario il Green Pass.

Conseguentemente, sono confermate le disposizioni in caso di mancanza della certificazione:

  • il lavoratore senza certificazione è considerato assente ingiustificato;
  • è possibile, nel settore privato, sostituire il lavoratore sospeso per periodi rinnovabili.

Lavoratori ultracinquantenni

A partire dal 1° aprile e fino al 30 aprile 2022, i lavoratori ultracinquantenni possono accedere ai luoghi di lavoro anche con il solo Green Pass base: rimane, tuttavia, confermato l’obbligo vaccinale fino al 15 giugno e la relativa sanzione in caso di inadempimento (€ 100).

Obblighi vaccinali

L’obbligo vaccinale continua ad essere previsto:

  • fino al 31 dicembre 2022, per il personale sanitario;
  • fino al 15 giugno 2022, per tutti gli altri soggetti obbligati (comparto scuola, difesa, soccorso ecc.).

Smart working

Fino al 30 giugno 2022 sarà possibile attivare lo smart working in modalità semplificata, quindi senza necessità di accordo individuale.

Sorveglianza sanitaria eccezionale

Prorogata al 30 giugno anche la diposizione che prevede, per i datori di lavoro, l’obbligo di assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio da Covid-19.

Obbligo di mascherine al chiuso

Fino al 30 aprile 2022 viene confermato l’obbligo di indossare le mascherine in tutti i luoghi al chiuso.

In ambito lavorativo, fino alla medesima data, le mascherine di tipo chirurgico vengono considerate Dispositivi di Protezione Individuale, anche per i lavoratori addetti a servizi domestici e familiari.

La mascherina potrà essere tolta al momento del ballo nelle discoteche oppure durante lo svolgimento dell’attività sportiva.

Dalla “quarantena da contatto” all’autosorveglianza

Dal 1° aprile 2022, l’obbligo riguarderà solo i contagiati destinatari di provvedimenti emessi dalle autorità sanitarie.

Al posto della c.d. quarantena da contatto si prevede l’autosorveglianza con obbligo di utilizzo della mascherina di tipo FFP2 per 10 giorni dall’ultimo contatto.

In caso di sintomi, si dovrà effettuare un tampone rapido o molecolare, da ripetere dopo 5 giorni dall’ultimo contatto se ancora sintomatici.

Green Pass: cosa sapere

Tra il 1° e il 30 aprile 2022 sarà necessario il Green Pass rafforzato per l’accesso a:

  1. a) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;
  2. b) convegni e congressi;
  3. c) centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
  4. d) feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;
  5. e) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  6. f) attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
  7. g) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportive, che si svolgono al chiuso.

Per lo stesso periodo, sarà necessario il Green Pass base per l’accesso a:

  1. a) mense e catering continuativo su base contrattuale;
  2. b) servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
  3. c) concorsi pubblici;
  4. d) corsi di formazione pubblici e privati;
  5. e) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;
  6. f) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all’aperto;
  7. g) trasporti interregionali o a lunga percorrenza: resta confermato, inoltre, l’obbligo di indossare la mascherina di tipo FFP2.

DL 24/2022

La Redazione – Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.