Convertito in Legge il D.L. n. 124/2019

Si riporta i punti salienti del decreto fiscale inerenti le attività commerciali.

Art. 3 Contrasto alle indebite compensazioni

Art. 4 Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti

Art. 10 bis Ravvedimento operoso

Art. 13 – ter Agevolazioni fiscali per i lavoratori impatriati

Art. 14 Utilizzo dei file delle fatture elettroniche

Art. 15 Fatturazione elettronica e sistema tessera sanitaria

Art. 16 Precompilata IVA e termini comunicazioni esterometro

Art. 16 – bis Riordino termini presentazione 730 e assistenza fiscale

Art. 17 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Art. 18 Modifiche al regime dell’utilizzo del contante

Art. 19 Esenzione fiscale dei premi della lotteria degli scontrini e istituzione di premi speciali per il cashless

Art. 20 Lotteria degli scontrini

Art. 21 Certificazioni fiscali e pagamenti elettronici

Art. 22 Credito d’imposta su commissioni pagamenti elettronici

Art. 23 Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito

Art. 34 Compartecipazione comunale al gettito accertato

Art. 37 Riapertura termini prima rata definizione agevolata 2019, compensazione debiti tributari e interessi

Art. 38 – ter Introduzione dell’obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale attraverso il sistema dei pagamenti elettronici pagoPA

Art. 39 Modifiche della disciplina penale e della responsabilità amministrativa degli enti

Art. 41 – bis Mutui ipotecari per l’acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di pr ocedura esecutiva

Art. 51, commi 2-bis-2-quater Acquisizione dei dati delle tasse automobilistiche al Pubblico Registro Automobilistico

Art. 52 Incentivi per l’acquisto dei dispositivi antiabbandono

Art. 53, commi da 1 a 5 Disposizioni in materia di trasporto

Art. 53 – bis Agevolazioni fiscali per i veicoli elettrici e a motore ibrido utilizzati dagli invalidi

Art. 58 Quota versamenti in acconto

 

 

 

 Art. 3   Contrasto alle indebite compensazioni

Affinché i contribuenti possano utilizzare in compensazione, tramite modello F24, i crediti relativi a imposte dirette e sostitutive, saranno necessarie le seguenti condizioni:

  • per importi del credito superiori a 5 mila euro annui l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito;
  • per tutti i contribuenti, quindi anche per i soggetti non titolari di partita IVA, l’obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Quest’ultimo requisito si applicherà anche alle compensazioni dei crediti effettuate dai sostituti d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (es. rimborsi da modello 730 e bonus 80 euro).

Le disposizioni si applicano con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Disciplina sanzionatoria

Qualora i crediti indicati nelle deleghe di pagamento si rivelassero in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, la sanzione da applicare sarà determinata come segue:

  • Per crediti non spettanti fino a 5.000 euro, sanzione pari al 5% del credito stesso;
  • Per crediti non spettanti oltre i 5.000 euro, sanzione in misura fissa pari a 250 euro.

 

Art. 4    Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti

Dal 1° gennaio 2020, i soggetti di cui all’articolo 23, comma 1, del DPR n. 600/73, residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato, che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un’impresa, tramite contratti di  appalto,  subappalto,  affidamento  a  soggetti  consorziati  o  rapporti  negoziali  comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai

lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Il versamento delle ritenute è effettuato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dall’impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.

Entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente le deleghe e un elenco nominativo  di  tutti  i  lavoratori,  identificati  mediante  codice  fiscale,  impiegati  nel  mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

Disciplina sanzionatoria

In caso di inottemperanza dei predetti obblighi, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.

Casi di esclusione dagli obblighi

I predetti obblighi non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista per le deleghe di pagamento, dei seguenti requisiti:

  1. risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito  nel  corso  dei  periodi  d’imposta  cui  si  riferiscono  le  dichiarazioni  dei  redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
  2. non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione.

 

Art. 10 – bis       Ravvedimento operoso

L’articolo 10-bis, introdotto durante l’esame presso la Camera dei deputati, amplia l’ambito operativo del cd. ravvedimento operoso, estendendo a tutti i tributi, inclusi quelli regionali e locali, alcune riduzioni sanzionatorie, in precedenza riservate ai casi di ravvedimento operoso esperito per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, per i tributi doganali e per le accise.

Pertanto, per effetto dell’abrogazione del comma 1-bis dell’articolo 13 del D.Lgs. n.472/97, le disposizioni di riduzione delle sanzioni (a un settimo, un sesto e un quinto del minimo) trovano applicazione ove il contribuente si avvalga del ravvedimento operoso anche con riferimento ai tributi diversi da quelli amministrati dall’Agenzia delle Entrate, dai tributi doganali e dalle accise, inclusi quelli regionali e locali.

 

Art. 13 – ter       Agevolazioni fiscali per i lavoratori impatriati

Con tale articolo vengono estese le maggiori agevolazioni disposte dal cd. decreto crescita (decreto-legge n. 34 del 2019) per i lavoratori impatriati anche ai lavoratori rientrati in Italia a partire dal 30 aprile 2019 (in luogo di operare per i lavoratori che si ritrasferiscono nel Paese dal 2020), purché risultino beneficiari del regime per i lavoratori impatriati. Viene inoltre istituito il Fondo Controesodo, con dotazione di 3 milioni a decorrere dal 2020, in favore dei lavoratori rientrati in Italia dal 30 aprile 2019 e destinatari dell’estensione disposta dall’articolo in commento.

 

Art. 14  Utilizzo dei file delle fatture elettroniche

I file delle fatture elettroniche acquisiti sono memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati:

  • dalla Guardia di finanza nell’assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria;
  • dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali.

La Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Entrate adottano idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche  di  carattere  organizzativo,  in  conformità  con  le  disposizioni  del  regolamento  (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del D.Lgs. n°196/2003.

Viene inoltre stabilito che per la fatturazione elettronica e per la memorizzazione, conservazione e consultazione delle fatture elettroniche relative alle cessioni di beni e le prestazioni di servizi destinate al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, all’Agenzia informazioni e sicurezza esterna nonché all’Agenzia informazioni e sicurezza interna, si applicano le norme dell’articolo 29 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

 

Art. 15  Fatturazione elettronica e sistema tessera sanitaria

È confermato anche per l’anno 2020 il divieto di emissione di fatture elettroniche tramite il Sistema di Intercambio in relazione a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

Il sistema TS metterà a disposizione dell’Agenzia delle Entrate i dati fiscali, ad esclusione della descrizione e del CF del cliente, delle fatture ricevute dagli operatori sanitari.

 

Art. 16  Precompilata IVA e termini comunicazioni esterometro

Viene spostata alla data del 1° luglio 2020 l’avvio della predisposizione da parte dell’Agenzia delle entrate, per i soggetti passivi dell’IVA residenti e stabiliti in Italia, delle bozze precompilate dei registri IVA nonché delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche. La bozza della dichiarazione annuale dell’IVA è invece messa a disposizione a partire dalle operazioni IVA 2021.

Vengono inoltre modificati i termini di trasmissione dei dati delle fatture transfrontaliere portandoli da mensili a trimestrali.

 

Art. 16 – bis       Riordino termini presentazione 730 e assistenza fiscale

La disposizione differisce dal 23 luglio al 30 settembre il termine per la presentazione del Modello 730; rimodula i termini entro cui i CAF-dipendenti, i professionisti abilitati e i sostituti d’imposta  devono  effettuare  le  comunicazioni  ai  contribuenti  e  all’Agenzia  delle  Entrate; introduce un termine mobile per effettuare il conguaglio d’imposta.

In particolare, la lettera a), numero 1), differisce dal 23 luglio al 30 settembre il termine per la presentazione del Modello 730.

La disposizione stabilisce che i contribuenti possono adempiere all’obbligo di dichiarazione dei redditi presentando l’apposita dichiarazione e le schede ai fini della destinazione del due, del cinque e dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche:

o            entro il 30 settembre (rispetto al vigente 7 luglio) dell’anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, al proprio sostituto d’imposta, che intende prestare l’assistenza fiscale;

o            entro il 30 settembre (rispetto al vigente 23 luglio) dell’anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, ad un CAF-dipendenti, unitamente alla documentazione necessaria all’effettuazione delle operazioni di controllo.

I contribuenti con contratto di lavoro a tempo determinato possono rivolgersi al sostituto o a un CAF-dipendenti alla sola condizione che il contratto duri almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo.

La norma stabilisce che, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative, tali soggetti concludono le attività di comunicazione all’Agenzia delle Entrate del risultato finale delle dichiarazioni, di consegna al contribuente della copia della dichiarazione dei redditi elaborata e del relativo prospetto di liquidazione, nonché di trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni predisposte; entro:

o            il 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;

o            il 29 giugno, per quelle presentate dal l° al 20 giugno;

o            il 23 luglio, per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio;

o            il 15 settembre, per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto;

o            il 30 settembre, per quelle presentate dal l° al 30 settembre.

La lettera c) rimodula i termini entro cui i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di liquidazione, nonché le buste del due, del cinque e dell’otto per mille. La lettera in esame stabilisce che i sostituti d’imposta trasmettono entro:

o            il 15 giugno di ciascun anno, le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio;

o            il 29 giugno, le dichiarazioni presentate dal l° al 20 giugno;

o            il 23 luglio, le dichiarazioni presentate dal 21 giugno al 15 luglio;

o            il 15 settembre, le dichiarazioni presentate dal 16 luglio al 31 agosto;

o            il 30 settembre, le dichiarazioni presentate dal l° al 30 settembre.

Viene modificata la disciplina delle operazioni di conguaglio (articolo 19 del più volte citato decreto MEF 31 maggio 1999, n. 164) e stabilisce che il sostituto d’imposta deve effettuare il conguaglio d’imposta a termine mobile e non più fisso come avviene attualmente (retribuzione di competenza del mese di luglio) ovvero con la prima retribuzione utile e, comunque, con quella di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il risultato contabile.

 

Art. 17  Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

L’articolo 17, modificato dalla Camera dei deputati, introduce una specifica procedura di comunicazione tra Amministrazione e contribuente per individuare il quantum dovuto nel caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche.  L’amministrazione finanziaria  deve  comunicare  con  modalità  telematiche  al contribuente l’ammontare dell’imposta da versare nonché delle sanzioni per tardivo versamento e degli interessi. Viene altresì ridotta la misura delle sanzioni dovute. Nel corso dell’esame presso la Camera è stato inserito il nuovo comma 1-bis, che nel caso in cui gli importi dovuti non superino la soglia annua di 1.000 euro consente di pagare l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche con due versamenti aventi cadenza semestrale, di cui il primo da effettuarsi entro il 16 giugno e il secondo entro il 16 dicembre di ciascun anno.

 

Art. 18  Modifiche al regime dell’utilizzo del contante

Viene modificata la soglia che limita le transazioni in denaro contante.

  • Dal 1° luglio 2020  soglia 2.000 euro
  • Dal 1° gennaio 2022  soglia 1.000 euro.

 

Art. 19  Esenzione fiscale dei premi della lotteria degli scontrini e istituzione di premi speciali per il cashless

Vengono escluse dall’imponibile le vincite della lotteria degli scontrini. Nel caso in cui siano utilizzati strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, sono previsti premi aggiuntivi associati alla lotteria medesima, in luogo di aumentarne le probabilità di vincita.

 

Art. 20  Lotteria degli scontrini

L’articolo 20, integralmente sostituito durante l’esame presso la Camera, prevede che il consumatore possa segnalare nella sezione dedicata dell’apposito Portale Lotteria la circostanza che l’esercente, al momento dell’acquisto, ha rifiutato di acquisire il codice lotteria, specificando che le segnalazioni sono utilizzate dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza per le analisi del rischio di evasione. L’istituzione della lotteria degli scontrini viene inoltre posticipata dal 1° gennaio al 1° luglio 2020.

 

Art. 21 Certificazioni fiscali e pagamenti elettronici

L’articolo 21, modificato dalla Camera dei deputati, prevede la possibilità di utilizzare la piattaforma tecnologica per l’interconnessione e l’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati anche per la certificazione fiscale tra soggetti privati, tra cui la fatturazione elettronica e gli adempimenti connessi ai corrispettivi giornalieri (cd. scontrini elettronici).

A decorrere dal 1° gennaio 2021, i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del DPR 633/72, che adottano sistemi evoluti di incasso, attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico, dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi,  che  consentono  la  memorizzazione,  l’inalterabilità  e  la  sicurezza  dei  dati,  possono assolvere mediante tali sistemi all’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

 

Art. 22  Credito d’imposta su commissioni pagamenti elettronici

Soggetti beneficiari esercenti attività di impresa, arte o professioni.             

Misura credito  30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate.

Il credito spetta altresì per le commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

Agevolazione    per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all’anno d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.

Modalità utilizzo credito            

  • esclusivamente in compensazione;
  • a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa;
  • deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.            

Art. 23  Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito

SOPPRESSO

 

Art. 34  Compartecipazione comunale al gettito accertato

Viene prorogato all’anno 2021 l’attribuzione ai comuni dell’incentivo previsto per la partecipazione all’attività di accertamento tributario, pari al 100 per cento del riscosso a titolo di accertamento nell’anno precedente, a seguito delle segnalazioni qualificate trasmesse da tali enti.

 

Art. 37  Riapertura termini prima rata definizione agevolata 2019, compensazione debiti tributari e interessi

L’articolo 37, modificato dalla Camera dei deputati, posticipa dal 31 luglio al 30 novembre 2019 il termine per il versamento di somme dovute a titolo di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (cd. rottamazione-ter delle cartelle esattoriali), disciplinata dal decreto-legge n. 119 del 2018.

Nel corso dell’esame alla Camera:

  • è stato inserito un comma 1-bis, che estende al 2019 e al 2020 le norme che consentono la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente, con riferimento ai carichi affidati agli Agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2019;
  • sono stati introdotti due ulteriori commi, per riordinare la disciplina generale degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di tutti i tributi. Tali interessi sono fissati, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, entro una forbice compresa tra lo 0,1 e il 3 per cento.

 

Art. 38 – ter       Introduzione dell’obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale attraverso il sistema dei pagamenti elettronici pagoPA

A decorrere dal 1° gennaio 2020 i pagamenti relativi alla tassa automobilistica devono avvenire in   via   esclusiva   secondo   le   modalità   previste   dall’articolo   5,   comma   2   del   Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD, decreto legislativo n. 82/2005), quindi attraverso il sistema pagoPA.

 

Art. 39  Modifiche della disciplina penale e della responsabilità amministrativa degli enti

Tale articolo interviene sul delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; la pena è elevata prevedendo la reclusione da 4 a 8 anni. Tale pena è ridotta (ovvero da un anno e sei mesi a 6 anni) quando l’ammontare del passivo fittizio è inferiore a 100 mila euro.

La confisca allargata con i reati tributari è applicabile solo in caso di condanna (o patteggiamento di pena) per i seguenti delitti e in presenza di specifici presupposti:

  • dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, quando l’ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a 200.000 euro
  • dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, quando l’imposta evasa è superiore a

100.000 euro;

  • emissione di fatture per operazioni inesistenti) quando l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture è superiore a 200.000 euro
  • sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte quando l’ammontare delle imposte, delle sanzioni e interessi è superiore a 100.000 euro ovvero quando l’ammontare degli elementi attivi o passivi fittizi è superiore all’ammontare effettivo di oltre 200.000 euro.

 

Art. 41 – bis       Mutui ipotecari per l’acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedura esecutiva

Viene introdotta in via temporanea una nuova disciplina per la rinegoziazione del mutuo in favore del mutuatario inadempiente già esecutato, prevedendo a favore del debitore- consumatore, al ricorrere di specifiche condizioni, la possibilità di ottenere una rinegoziazione del mutuo ovvero un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, da una banca terza, con assistenza del Fondo di garanzia prima casa. Si consente ai parenti o affini di intervenire nelle operazioni di rinegoziazione o rifinanziamento a favore del mutuatario inadempiente.

 

Art. 51, commi 2- bis-2- quaterAcquisizione dei dati delle tasse automobilistiche al Pubblico Registro Automobilistico

Viene prevista l’acquisizione dei dati delle tasse automobilistiche al sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico. L’Agenzia delle Entrate, le Regioni e le Province autonome dovranno far confluire i dati dei propri archivi delle tasse automobilistiche in tale sistema informativo.

 

Art. 52  Incentivi per l’acquisto dei dispositivi antiabbandono

Viene istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un apposito fondo e viene stabilita la concessione di un contributo di 30 euro per ciascun dispositivo di allarme acquistato, fino ad esaurimento delle risorse complessivamente disponibili.

L’applicabilità delle sanzioni per la mancata installazione di dispositivi per prevenire l’abbandono di bambini nei veicoli chiusi viene differita al 1° marzo 2020

 

Art. 53, commi da 1 a 5Disposizioni in materia di trasporto

Vengono stanziate per l’anno 2019 ulteriori risorse per gli investimenti da parte delle imprese di autotrasporto al fine di accrescere la sicurezza del trasporto su strada e di ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto merci su strada.

Le risorse sono destinate al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano che siano iscritte al Registro elettronico nazionale e all’Albo nazionale degli autotrasportatori, tramite contributi destinati agli investimenti per il rinnovo dei veicoli che siano effettuati fino al 30 settembre 2020, finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli a motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, con la contestuale acquisizione – anche mediante locazione finanziaria – di autoveicoli, nuovi di fabbrica, che abbiano una trazione alternativa a metano, gas naturale liquefatto, ibrida e elettrica ovvero che siano a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI.

 

Art. 53 – bis       Agevolazioni fiscali per i veicoli elettrici e a motore ibrido utilizzati dagli invalidi

Tale articolo:

  • estende l’applicazione dell’aliquota IVA super ridotta al 4 per cento alla cessione di autoveicoli e motoveicoli ad alimentazione ibrida ed elettrica, se effettuata nei confronti di soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, soggetti non vedenti e soggetti sordomuti e ai loro familiari, nonché alle prestazioni rese dalle officine per adattare tali veicoli;
  • prevede, per i già menzionati veicoli ibridi ed elettrici ceduti ai soggetti diversamente abili e ai loro familiari, l’esenzione dalla imposta erariale di trascrizione, dell’addizionale provinciale all’imposta erariale di trascrizione e dell’imposta di registro sugli atti traslativi o dichiarativi.

 

Art. 58  Quota versamenti in acconto

Tale articolo modifica la misura dei versamenti della prima e seconda rata dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle società, nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive, per i soggetti ISA e per i soci di società con redditi prodotti in forma associata o in regime di trasparenza fiscale, prevedendo due rate di pari importo da versare nei termini ordinari.