Congedo parentale all’80%, chi e come può fruirne

L’articolo 1, comma 217, della legge n. 207/2024 (legge di Bilancio 2025), modificando il comma 1 dell’articolo 34 del decreto legislativo n. 151/2001 (Testo Unico sulla maternità e paternità) ha aumentato l’indennità per il mese di congedo parentale introdotto dalla legge di bilancio 2024 (il secondo), portandolo dal 60% all’80% della retribuzione. Inoltre, ha disposto l’aumento dell’ ulteriore mese di congedo (il terzo), portandolo dal 30% all’80% della retribuzione.

NOTA BENE – L’elevazione è riconosciuta a condizione che i mesi di congedo parentale siano fruiti entro i 6 anni di vita del minore e si applica anche ai genitori adottivi o affidatari/collocatari (in tal caso, i mesi di congedo parentale devono essere fruiti entro i 6 anni dall’ingresso del minore in famiglia in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età).

Beneficiari

L’elevazione dell’indennità per congedo all’80% riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti restando.

OSSERVA – Sono escluse tutte le altre categorie di lavoratori (lavoratori autonomi di cui al Capo XI del T.U., lavoratori iscritti alla Gestione separata).

ESEMPIO –  Se un genitore è lavoratore dipendente e l’altro genitore appartiene ad altra categoria lavorativa, l’elevazione dell’indennità all’80% della retribuzione per i mesi di congedo parentale spetta solo al genitore lavoratore dipendente.

Limite massimo di congedo fruibile

Alla luce della modifica apportata dalla legge di Bilancio 2025, quindi, il congedo parentale di entrambi i genitori o del “genitore solo” risulta indennizzabile per come di seguito indicato:

  • un mese è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore (legge di Bilancio 2023);
  • un ulteriore mese è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore (legge di Bilancio 2024 e legge di Bilancio 2025);
  • un ulteriore mese è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore (legge di Bilancio 2025);
  • sei mesi sono indennizzati al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale;
  • i rimanenti due mesi non sono indennizzati, salvo il caso in cui il richiedente abbia un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione.

Modalità di fruizione

I tre mesi indennizzabili all’80% possono essere fruiti in modalità ripartita tra i genitori o soltanto da uno di essi.

OSSERVA – La fruizione “alternata” tra i genitori non preclude la possibilità di fruirne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio, come consentito per tutti i periodi di congedo parentale.

Decorrenza

Le nuove disposizioni si applicano ai periodi di congedo parentale fruiti dal 1° gennaio 2025 e interessano esclusivamente i genitori che terminano (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente:

  • al 31 dicembre 2023, per il diritto all’indennità maggiorata dal 60% all’80% per l’ulteriore mese introdotto dalla legge di Bilancio 2024;
  • al 31 dicembre 2024, per il diritto all’indennità maggiorata dal 30% all’80% per l’ulteriore mese introdotto dalla legge di Bilancio 2025.
Conseguentemente, i tre mesi di congedo maggiorato all’80% possono essere fruiti:ü  sia se il minore è nato o adottato, affidato/collocato dal 1° gennaio 2025, a prescindere dalla fruizione del congedo di maternità o di paternità, purché sussista un rapporto di lavoro dipendente al momento della fruizione;ü  sia se il minore è nato o adottato, affidato/collocato prima del 1° gennaio 2025, a condizione che almeno un genitore lavoratore dipendente ha terminato il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2024.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:

  • tramite il portale istituzionale dell’Inps, se si è in possesso di identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE 3.0 o CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili attraverso il percorso “Lavoro” – “Congedi, permessi e certificati”;
  • tramite il Contact center Multicanale, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • tramite gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.