Conciliazione in sede sindacale, i paletti della Cassazione all’impugnazione

tra l’altro, la declaratoria di nullità o annullamento del verbale di accordo sindacale transattivo sottoscritto in sede sindacale.

Il Tribunale aveva respinto la domanda ritenendo che l’accordo transattivo fosse esente da vizi sia dal punto di vista della rituale partecipazione del rappresentante sindacale, sia sul piano della accampata violenza morale asseritamente esercitata dalla società convenuta

Anche la Corte d’Appello confermava la decisione di primo grado, ritenendo che l’accordo stipulato tra le parti rispondesse in tutto e per tutto ai requisiti di validità ed efficacia dettati dalla figura tipica del negozio transattivo.

La Cassazione, nel confermare le decisioni di merito, chiarisce i termini e le condizioni per la validità di un accordo transattivo in presenza di rappresentante sindacale. In primo luogo la Corte precisa che «in materia di atti abdicativi di diritti del lavoratore subordinato, le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, non sono impugnabili, a condizione che l’assistenza prestata dai rappresentanti sindacali sia stata effettiva, così da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura, nonché, nel caso di transazione, a condizione che dall’atto stesso si evincano la questione controversa oggetto della lite e le reciproche concessioni in cui si risolve il contratto transattivo ai sensi dell’articolo 1965 del Codice civile» (Cass. n. 24024/2013).

Dalla scrittura contenente la transazione, continua la sentenza in commento, deve risultare la comune volontà delle parti di comporre la controversia in atto vale a dire la materia oggetto delle contrastanti pretese giuridiche delle parti.

Alla luce di quanto sopra appare evidente che, affinché il verbale di conciliazione concluso in sede sindacale sia inoppugnabile, l’assistenza prestata al lavoratore dai rappresentanti sindacali non può consistere nella mera lettura del verbale ma bisogna:

a) che il sindacalista illustri al lavoratore la portata della decisione di aderire accettare e volere la conciliazione sul piano delle rinunce e dei benefici che ne derivano;

b) che il sindacalista spighi illustri e renda edotto il lavoratore la normativa applicata al caso su cui verte la conciliazione.

Avvocato Varniero Varnier