Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità

In primo luogo si prevede che le associazioni di protezione ambientale e dei consumatori e degli utenti, nonché le associazioni, onlus e fondazioni che intrattengono rapporti economici con pubbliche amministrazioni o con altri soggetti pubblici, sono tenute a pubblicare, nei propri siti, le informazioni relative alle sovvenzioni ricevute superiori a 10.000 euro.

Parimenti, le imprese devono pubblicare gli importi delle sovvenzioni pubbliche (sempre superiori ai 10.000 euro) nei propri bilanci. L’inosservanza di tali obblighi comporta la restituzione delle sovvenzioni ai soggetti eroganti.

Con la Circolare 2/2019 del Ministero del Lavoro è precisato che sono da ritenere vantaggi economici da pubblicare:

1. contributi, sovvenzioni, sostegni a vario titolo ricevuti dalle Pubbliche Amministrazioni ed enti assimilati (società controllate dalla PA). In tal caso si tratta di somme ricevute senza alcuna controprestazione e quindi in assenza di un sinallagma contrattuale

2. somme erogate dalla P.A. a titolo di corrispettivo “cioè di una controprestazione che costituisce il compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto (come avviene nei rapporti contrattuali), in quanto traenti titolo da un rapporto giuridico caratterizzato, sotto il profilo causale, dall’esistenza di uno scambio”.

Andranno pubblicate le somme effettivamente introitate nell’anno solare precedente, dal 1° gennaio al 31 dicembre, indipendentemente dall’anno di competenza cui le medesime somme si riferiscono.

L’obbligo di informazione scatta allorquando il totale dei vantaggi economici (nel senso sopra chiarito) ricevuti sia pari o superiore ad € 10.000,00, con la conseguenza che andranno pubblicati gli elementi informativi relativi a tutte le voci che, nel periodo di riferimento, hanno concorso al raggiungimento o al superamento di tale limite, quantunque il valore della singola erogazione sia inferiore ad € 10.000,00.

Le informazioni da pubblicare, preferibilmente in forma schematica e di immediata comprensibilità per il pubblico, dovranno avere ad oggetto i seguenti elementi:

a) denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente; b) denominazione del soggetto erogante; c) somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante); d) data di incasso; e) causale. (Vedi bozza allegata)

 

Quanto sopra esposto richiederà un notevole sforzo nella verifica dei vantaggi ricevuti (si pensi ad agevolazioni fiscali, sgravi contributivi, contributi su finanziamenti ecc.) oltre alla verifica se si sono tenuti rapporti commerciali e poi nella stesura del documento riepilogativo.